Gallerie
Downloads
Statuto
- Dettagli
- Categoria: Societa
- Visite: 4935
Questa Società è stata riconosciuta giuridicamente con l'ordinanza del Tribunale Civile di Trapani, in data 2610711892. il presente Statuto venne così modificato nelle sedute delle Assemblee Generali dei Soci del 05, 12 e 19 Marzo 1911 ed omologato dal tribunale di Trapani con ordinanza del Novembre 1911, con cui venne disposta la trascrizione e l'affissione ai sensi dell'art. 4 della Legge 15104/1886, n°3818. Le modifiche agli art. 4, 10, 11, 12, 25, 26, 69, 70 e 71 del presente Statuto, deliberate dalle Assemblea Generale dei soci in data 27/12/1914, 22/01/1922 e 01- /03/1925, vennero omologate dal Tribunale Civile di Trapani in data 12/12/1925 e pubblicate nel Foglio Annunzi Legali di Trapani del 01/03/1926 n°52 e n°695. Le modifiche agli articoli 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 37, 41, 57, 65, 66, 70, 73, del presente Statuto deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci in data 14 e 21 Dicembre 1952 vennero omologate dal tribunale Civile di Trapani in data 16/11/1953, con cui venne disposta l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi ed effetti di legge - art. 2537 in relazione agli articoli 2436 - 3411 C. C. 737 segg. C.P.C. le modifiche generali del presente Statuto, deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci in data 18/10/1970 vennero omologate dal Tribunale Civile di Marsala in data 21/11/1970. La Società venne trascritta nei registri commerciali al n°799 del modello "A" e al n°462 del modello "B". L'Assemblea Generale dei Soci in data 19/02/1989 alla presenza del Notaio Antonio Marino, ha modificato lo Statuto nei seguenti articoli: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 24, 31, 33, 39, 43, 44, 55, 66, 67. Repertorio n°79698, raccolta n°11855 del 19/02/1989 - Registrato all'Ufficio Registro di Castelvetrano in data 09/03/1989 al n°327. Depositato alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Marsala il 29/04/1989 e trascritto al n°28820 modello "A" e al n°462 modello "D". L'Assemblea Generale dei soci in data 13/12/1998, alla presenza del Notaio Lombardo Vincenzo ha adottato in modo integrale il nuovo statuto adeguandolo al D.L. 460 del 04/12/1997 ed apportando delle correzioni tecniche. Repertorio n°29.895 Raccolta n° 8.003 del 13/12/1998. Omologazione n*/ decreto 1032/98 del 22/02/1999. Registrato all'Ufficio Registro di Castelvetrano in data 28/12/1998 al n°1186. Depositato alla Cancelleria Civile del Tribunale Civile di Trapani il 24/12/1998.
STATUTO DELLA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO SANTA NINFA
TITOLO I
COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE
Art.1 - Costituzione, denominazione, sede - La SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO, già denominata "Società Operaia di Mutuo Soccorso Umberto 1°" di Santa Ninfa costituitasi nell'anno 1887 per iniziativa del Circolo Operai e riconosciuta giuridicamente con ordinanza del Tribunale Civile di Trapani in data 25 Luglio 1892 in conformità della Legge 15 Aprile 1886, n°3818 (serie terza), ha sede in Santa Ninfa nei locali di Piazza Libertà. La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Santa Ninfa ha uno stemma proprio rappresentato dalla scritta: "SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI SANTA NINFA" con una mano femminile ed una maschile che si stringono in segno di solidarietà e di saluto dentro una corona di alloro e di quercia. Tale stemma viene anche riprodotto nel sigillo della Società. La bandiera della Società è quella tricolore con sovrapposto, nella banda bianca, lo stemma della Società e la scritta "Società Operaia di Mutuo Soccorso - Santa Ninfa". La bandiera viene conservata nei locali della Società e negli accompagnamenti funebri e nelle solennità pubbliche in cui interviene la Società, è portata da uno dei Soci presenti o da un preposto incaricato dal Presidente.
Art.2 - Scopi - Essa tende all'affratellamento dei lavoratori di ambo i sessi, mediante il vicendevole soccorso materiale, intellettuale e morale. Mira a raggiungere il vicendevole soccorso materiale accordando un sussidio giornaliero ai Soci ammalati, una sovvenzione alla famiglia del Socio defunto, all'esonero dei pagamenti mensili ordinari a tutti i Soci che hanno compiuto il 40° anno di iscrizione al Sodalizio. Potrà ancora promuovere il credito tra i Soci, dando per essi avalli e garanzie; istituire tutte quelle opere o funzioni proprie della previdenza economica, riconosciute agevoli alla classe lavoratrice. Si propone di conseguire il vicendevole soccorso morale ed intellettuale prestando il soccorso alla istituzione di conferenze, biblioteche e a tutte quelle opere riconosciute atte a promuovere ed incoraggiare la moralità e l'integrità dei lavoratori. La società avente per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e del presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, potrà svolgere in particolare:
a) attività previdenziali e assistenziali, nonché attività sanitaria e para-sanitaria stipulando, se del caso, convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private;
b) sviluppare attività culturali, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati;
c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio.
Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a), b), c) del presente articolo potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente statuto. In particolare sarà possibile:
1. stabilire rapporti con organismi mutualistici similari sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
2. aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;
3. effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.
Essa quindi, previa approvazione dell'Assemblea Generale potrà organizzare ed aggregarsi ad Istituzioni, Filiali, inerenti allo scopo generale che la informa quali ad esempio: panifici, Casse di Risparmio, Casse Operaie, Magazzini Cooperativi, Servizi Sanitari, ecc., le quali si regoleranno con norme e statuti speciali. Essa, però, conserverà sopra ognuno il diritto di sindacato nei modi e nei termini che verranno preventivamente stabiliti, potendovi investire, in prestiti fruttiferi, metà del proprio capitale.
TITOLO II
SOCI - AMMISSIONE - RECESSO - ESCLUSIONE - DECADENZA
Art.3 - Soci - La Società si compone di tutti i lavoratori d'ambo i sessi (operai, artigiani, impiegati, agricoltori, piccoli imprenditori, liberi professionisti, ecc.), che abbiano la capacità giuridica.
Art. 4.- Categorie di Soci - I soci si distinguono nelle seguenti categorie: a) Soci effettivi; Non possono essere soci i minori ed i maggiorenni oltrepassato il 40° anno di età ad eccezione dei figli fratelli ed affini di soci reduci dall'estero ed emigrati prima di aver compiuto il 40° anno; per questi ultimi il limite massimo è di 45 anni di età; gli interdetti ed i condannati per reati infamanti e coloro che al momento della domanda abbiano malattie infettive e contagiose compravate da un medico a spese del richiedente. La Società Operaia di Mutuo Soccorso potrà concedere la qualifica puramente formale di "Socio Onorario" alle persone fisiche che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità del sodalizio; questa qualifica puramente formale, costituisce un semplice riconoscimento di merito da parte del Sodalizio.
Art. 5- Ammissione a Socio - Possono essere ammessi a soci i cittadini che abbiano i requisiti di cui agli articoli precedenti e che ne facciano espressa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e che all'atto della sottoscrizione della domanda accettino integralmente le norme statutarie e di regolamento comprese le modalità di pagamento e dei premi sociali stabiliti dall'Assemblea generale dei soci. La domanda deve essere corredata da Atto Sostitutivo di Notorietà in cui si dichiari di non avere cariche pendenti e reati infamanti. La domanda del nuovo Socio, prima di essere esaminata dal Consiglio Di Amministrazione, deve essere esposta, a cura del Segretario, all'Albo Sociale per la durata di quindici giorni. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva allo scadere del termine di pubblicazione. La votazione viene fatta a scheda segreta.
Art.6 - Recesso da Socio - Chi cessa di far parte della Società, per dimissione, non ha diritto a rimborsi delle somme pagate; se invece lascia debito, la segretaria ha diritto di chiamarlo in giudizio per tutte le somme dovute nel caso che lo stesso si rifiutasse di sanare il debito lasciato. Potrà rientrare a far parte del sodalizio soltanto come socio nuovo, osservando tutte le disposizioni dello statuto riguardanti le nuovi ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.
Art.7 - Esclusione da Socio - Nei soli casi di destituzione da una carica conferita dall'Assemblea generale o di esclusione definitiva dalla Società di un Socio, è necessario che la deliberazione venga convalidata dai Sindaci e dagli Arbitri riuniti in corpo, eccetto per i condannati dai tribunali per i quali l'Ufficio dei Sindaci e degli Arbitri si limiterà a prendere atto. Sono causa di espulsione:
a) le pene infamanti inflitte ai soci dai Tribunali;
b) la simulazione di malattia o il doloso prolungamento;
c) l'avere portato disonore nelle famiglie;
d) l'alcolismo e l'uso degli stupefacenti, droghe e similari;
e) L'avere avuto applicate pene dal Consiglio.
f) Chi si rifiuta all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni regolarmente prese dall'assemblea dei soci.
Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei premi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, né potrà essere riammesso. li Socio escluso definitivamente ha la facoltà di presentarsi per difendersi davanti al Comitato degli Arbitri.
Art.8 - Decadenza da Socio - I soci, in ritardo con il pagamento di sei contributi mensili, perdono il diritto all'eleggibilità, alla parola in Assemblea ed il sussidio per malattia. il Socio dopo dodici mesi di non effettuato pagamento delle quote sociali decade da socio, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali. Potrà rientrare a far parte del sodalizio soltanto come socio nuovo, osservando tutte le disposizioni dello statuto riguardanti le nuovi ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione. Il Socio moroso colpito da morte, ha diritto alla sovvenzione relativa quando, sia volontariamente che per citazione, si sia messo in regola con il fondo stesso.
TITOLO III
DOVERI - DIRITTI - CONTRIBUTI - PENALITA' - PENE DISCIPLINARI
Art. 9 - Doveri dei Soci - Tutti i Soci si intendono impegnati sul loro onore di condurre vita laboriosa da buoni cittadini, di osservare scrupolosamente il presente Statuto ed i regolamenti interni, di assoggettarsi a tutte le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea Generale e, se eletti a cariche, disimpegnarle con zelo ed onore. Le liti, sorte fra i Soci, per questioni di interessi, saranno discusse obbligatoriamente avanti il Comitato di Conciliazione della Società. Qualora il Comitato non riuscisse a conciliare la controversia, la questione sarà portata avanti il Collegio degli Arbitri della Società. Fermi restando i contributi ed i diritti dovuti dal Socio all'atto dell'ammissione, ogni Socio è tenuto alle seguenti contribuzioni: contributo mensile, quote di assicurazione nelle misure previste dal Regolamento Interno approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.
Art. 10 - Diritti dei Soci - Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del sodalizio. Tutti i soci hanno diritto di esercitare l'elettorato attivo e passivo I Soci militari di leva sono dispensati dalla contribuzione mensile per tutto il tempo del servizio. Per il periodo del servizio militare non hanno diritto a sussidio di malattia. I Soci emigrati che hanno la residenza ed il domicilio fuori dal territorio Nazionale sono tenuti al pagamento di un contributo annuale in via anticipata al posto di quello mensile oltre, bene inteso, le quote di assicurazione. Dal 01/01/1999 sono Soci esonerati tutti i soci, che abbiano maturato il 400 anno d'iscrizione al sodalizio, a partire dal 10 Gennaio dell'anno successivo.
Resta valido il diritto di esonero per quei soci che l'abbiano maturato entro il 31/12/98 con le disposizioni di cui al Regolamento Interno. Tutti i soci contribuiscono e godono dei benefici del Fondo Assicurazione.
Art.11 - Sussidio di malattia - Ogni Socio effettivo permanente colpito da malattia ordinaria o traumatica che lo renda temporaneamente inabile al lavoro e che non sia dichiarato moroso ha diritto ad un sussidio giornaliero nella misura prevista dal Regolamento Interno. I nuovi Soci usufruiranno del sussidio dopo la presentazione della domanda, sempre che sia accettata dal Consiglio. La sovvenzione decorre dal giorno in cui la presidenza sarà informata della malattia per mezzo di un certificato medico rilasciato su un apposito stampato fornito dalla Società, firmato anche da uno dei membri di vigilanza per la somministrazione dei sussidi.
Art. 11.1 - Durata della malattia - Per la stessa malattia la sovvenzione dura due mesi dopo i quali la stessa si riduce a metà. Se dopo altri due mesi la malattia persiste, allora il sussidio cessa totalmente ed il Socio viene considerato come affetto da malattia cronica in conformità all'articolo 11.5 Il Socio che riceve l'intero sussidio per cronismo, deve essere iscritto in un apposito registro.
Art. 11.2 - Pagamento sussidio - I mandati di pagamento per il sussidio di malattia, firmati dal Presidente, dal Segretario e da un membro del Comitato di Vigilanza, si pagano a vista dai Cassiere dietro regolare quietanza.
Art. 11.3 - Mancato riconoscimento del sussidio - L'indisposizione di cinque giorni non porta diritto al sussidio. Sarà negata ogni sovvenzione a quei Soci che saranno affetti da malattia causata da abuso di bevande alcoliche, stupefacenti, droghe o da risse o da mal costume.
Art.11.4 - Diritto al sussidio del socio emigrato - Il Socio che ha trasferito la sua residenza e quindi il suo domicilio in altri paesi della Nazione Italiana e si mantiene in regola con l'amministrazione è ritenuto sempre come Socio. Il Socio che ha trasferito la sua residenza e quindi il suo domicilio fuori della Nazione Italiana è ritenuto come Socio emigrato. Il Socio di cui al primo comma del presente articolo, essendo ammalato dovrà avvertire la Società ed inviare entro otto giorni un certificato del medico curante, il quale dichiarerà di conoscere lo scopo a cui deve servire tale documento e trovarsi il Socio nella inabilità al lavoro prescritto all'art.11. In caso di ritardo, il detto documento sarà solo riconosciuto per otto giorni antecedenti alla data di arrivo. Se la malattia si prolunga, si dovrà inviare un certificato medico ogni venti giorni. In caso di ritardo, sarà riconosciuto per venti giorni antecedenti alla data di arrivo. Le spese di posta e di recapito di somme saranno a carico del Socio.
Ar1.11.5 - Esonero per inabilità al lavoro - L'esonero per l'inabilità permanente al lavoro sarà accordato ai Soci che per un periodo di venticinque anni hanno fatto parte della Società e che si trovino in disagiate condizioni economiche, riconosciute dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 11.6 - Perdita dell'esonero - Il Socio che è stato dichiarato inabile permanente al lavoro per effetto di malattia, se si ristabilisce o svolge la sua attività fisica od intellettuale al conseguimento di lucri, cessa di avere diritto all'esonero dei pagamenti mensili fino allora goduti.
Art. 11.7 - Decisione del Consiglio - La perdita dell'esonero dei pagamenti, di cui nel precedente articolo ha luogo dietro deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su rapporto del Comitato di Vigilanza o della Presidenza sia di propria iniziativa, sia per dare corso a reclami di Socio. Il Consiglio terrà conto coscienzioso dell'entità dei lucri conseguiti dal Socio infermo.
Art.11.8 - Ricovero in casa di cura - Se il Socio ammalato vuole entrare in qualche casa di cura ha diritto sempre al sussidio giornaliero ed il certificato del Direttore è sufficiente per stabilire il tempo di durata della malattia nel caso che il Socio infermo non abbia avuto il tempo di fare regolare denuncia all'ufficio di Segreteria.
Art. 11.9 - Doveri di contribuzione - La percezione del sussidio, per qualsiasi titolo, non sospende il pagamento dei contributi mensili e di assicurazione.
Art. 11.10 - Altri diritti di sussidio - Gli orfani degli operai morti in difesa della Patria avranno diritto al sussidio da fissarsi dalla Società convocata in Assemblea Generale. L'età di tali orfani, però, deve essere inferiore a 14 anni.
Art. 11.11 - Eventi calamitosi - Nella funesta evenienza di malattie contagiose ed epidemiche sviluppatesi nella cittadinanza e per le quali dalle autorità competenti, siano state prese disposizioni sanitarie straordinarie, i soci colpiti da epidemia non avranno diritto a sussidio alcuno. Il Consiglio di Amministrazione, in questo caso, istituirà una commissione mista di sanitari e di soci e si regolerà in conformità delle circostanze generali della pubblica salute e specialmente dei colpiti da epidemia con apposite deliberazioni e di accordo con la Commissione.
Art.12 - Diritti della Famiglia del Socio deceduto - In caso di morte del Socio, la Società è a lutto per il giorno dell'accompagnamento funebre fino al tramonto del sole, esporrà la bandiera sociale a mezz'asta ed una rappresentanza accompagnerà il feretro fino alle porte del Paese.
La Società verserà entro quindici giorni agli eredi del Socio defunto una sovvenzione costituita dalla somma della quota di assicurazione di tutti i soci effettivi permanenti iscritti alla data del decesso, nella misura prevista dal regolamento interno ridotta del 10%. L'importo relativo verrà prelevato dal fondo all'uopo costituito con le quote anticipate già versate dai soci e che verranno versate dai nuovi soci. L'estinzione delle quote di assicurazione ed il mancato rinnovamento del versamento nel periodo di due mesi dell'anno successivo, costituiscono la morosità di assicurazione e la perdita del premio in caso di morte, per l'emigrato la morosità comincia dopo sei mesi.
Art.13 - Penalità - I soci che trasgrediscono le disposizioni dello Statuto Sociale saranno chiamati dal Consiglio Di Amministrazione a giustificare i loro atti ed ove non rispondano alla chiamata o non si giustifichino saranno sottoposti alle pene disciplinari che il Consiglio crederà opportuno applicare a secondo i casi.
Art.14 - Pene disciplinari - Le pene che il Consiglio può applicare nei riguardi dei soci sono:
-
L'ammonizione fatta con lettera dalla Presidenza;
-
11 rimprovero solenne fatto dal Consiglio di Amministrazione;
-
L'affissione, per un mese, nella sala sociale della deliberazione di rimprovero fatta dal Consiglio di Amministrazione;
-
La perdita del diritto di voto e di eleggibilità che non superi i due anni;
-
La destituzione della carica sociale
-
L'espulsione temporanea della Società perdendo tutti i diritti eccetto il premio della mutua as4sicurazione;
-
L'espulsione definitiva dalla Società;
-
La perdita parziale o totale del sussidio per gli ammalati
TITOLO IV
RAPPRESENTANZE ELEZIONI - ADUNANZE - ASSEMBLEE.
Art.15 - Organi della Società - Gli organi della società sono; a) l'Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio di Amministrazione; c) Il Presidente; d) Il Collegio dei Sindaci; e) Il Collegio degli Arbitri.
Art.16 - Assemblea Generale dei Soci - Convocazione L'Assemblea generale dei soci è il potere costituente e sovrano della Società Essa si raduna, in via ordinaria, due volte all'anno. La prima non più tardi del mese di marzo per deliberare sui Bilanci Consuntivi dell'esercizio precedente e per le elezioni delle cariche sociali; la seconda negli ultimi di dicembre per deliberare sui Bilanci Preventivi dell'esercizio susseguente, sulle proposte presentate dal Consiglio Di Amministrazione e su qualunque proposta o interpellanza, fatta pervenire in tempo utile al Consiglio per esaminarla e poterla iscrivere all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità urgente per le eventuali modifiche statutarie e per quegli atti di straordinaria amministrazione cui richiedono la presenza di un Notaio. Essa viene convocata con le stesse modalità di quella ordinaria. Il Presidente convoca straordinariamente l'Assemblea Generale quando per uno o più oggetti determinanti è richiesta dal Consiglio Di Amministrazione o da un quinto dei soci.
Art. 16.1 - Validità dell'Assemblea - In prima convocazione, l'Assemblea è legale quando sia presente la metà più uno dei soci al corrente con i pagamenti; in seconda convocazione è legale con qualunque numero degli intervenuti
Art.16.2 - Convocazione e pubblicità - Nella prima adunanza i soci saranno convocati per mezzo di avvisi esposti al pubblico e nella sala sociale, almeno otto giorni prima da quello fissato per la riunione. Non avendo luogo la riunione, l'Assemblea resta indetta in seconda convocazione per il giorno successivo alla stessa ora e nello stesso luogo. Le sedute si aprono mezz'ora dopo quella annunciata negli avvisi. Tutte le convocazioni, deliberazioni, dei bilanci o rendiconti adottate dall'Assemblea dei Soci saranno idoneamente pubblicizzate anche con l'affissione all'Albo Sociale del Sodalizio.
Art.16.3 - Modalità di votazioni - Le votazioni si fanno: per alzata e seduta , per appello nominale e per schede segrete. È facoltà del Presidente la scelta di uno dei tre modi di votazione.
Art.16.4 - Pena di nullità - Tanto nelle adunanze ordinarie che straordinarie non possono essere trattati, sotto pena di nullità, argomenti estranei allo scopo della Società e che non siano posti all'ordine del giorno.
Art.16.5 - Verbale della seduta - Il verbale di ogni seduta sarà firmato dal presidente e dal segretario e solo per il caso previsto dall'art.28 dai Sindaci presenti.
Art.16.6 - Elezioni – E' di spettanza dell'Assemblea la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di quello degli Arbitri. Le votazioni dell'Assemblea per il conferimento delle cariche sociali si fanno sempre per schede segrete ed a maggioranza relativa di voti (metà più uno). Lo stesso si dica per quelle conferite dal Consiglio, eccetto per il solo Presidente, la nomina del quale deve essere a maggioranza assoluta (due terzi). Qualora però, per due sedute consecutive, tale maggioranza non venisse raggiunta, la nomina verrà fatta a maggioranza relativa di voti. Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci. Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni. Per quanto non previsto si rimanda all'art.2532, secondo comma, del codice civile.
Art.16.7 - Durata in carica - Le Amministrazioni durano in carica tre anni e possono essere riconfermate
Art.16.10 - Modalità di presentazione delle liste e modalità di votazione
a) Quindici giorni prima delle elezioni deve essere affisso a cura del Segretario, nella sala sociale, l'avviso d'invito per la presentazione delle liste dei candidati a Consiglieri, Sindaci ed Arbitri. Esse dovranno essere consegnate all'Ufficio di Segreteria , che ne rilascerà regolare ricevuta, da una commissione composta da tre soci al corrente con i pagamenti e nel periodo di tempo di sei giorni dalla data di avviso. I candidati devono essere tutti al corrente con i pagamenti. Le liste dovranno essere composte da un minimo di n°8 ad un massimo di n°11 componenti: da n°3 Sindaci e da n°3 Arbitri;
b) qualora venisse presentata una sola lista è concessa facoltà alla Presidenza di compilarne un'altra, anche minoritaria, e ciò per la riuscita della minoranza. Se nessuna lista venisse presentata, allora la Presidenza potrà presentarne una completa formata da n°11 Consiglieri, n°3 Sindaci e n°3 Arbitri entro le quarantotto ore successive alla data di scadenza della presentazione delle liste;
b) le schede, vidimate con il sigillo della Società e firmate da due scrutinatori, prima dell'inizio della votazione, saranno consegnate all'elettore dal Presidente del seggio ed in mancanza di questi dal Vice Presidente del seggio stesso;
c) sempre a cura del segretario, otto giorni prima delle elezioni, dovrà essere affisso all'albo sociale, l'elenco degli elettori al corrente con i pagamenti e le liste dei candidati.
d) Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina dei direttivi dell'associazione; i voti espressi a favore di persone non indicate nelle liste dei candidati, saranno dichiarati nulli
Art. 16.11 - Composizione del Seggio elettorale - Il seggio elettorale dovrà essere costituito come segue:
a) dall'Ufficio di Presidenza;
b) da un Sindaco;
c) da due scrutinatori per ogni lista.
Art.16.12 - Diritto di voto - Il diritto elettorale è personale e nessun elettore potrà farsi rappresentare né mandare il suo voto per iscritto.
Art.16.13 - Decadenza degli Amministratori - Gli eletti a qualsiasi carica della Società che non si interessano del proprio Ufficio, possono essere richiamati dal Presidente e se insistono nella loro indifferenza, verranno dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione. Saranno pure dichiarati decaduti i Consiglieri che, senza giustificato motivo, si assenteranno per tre volte consecutive dalle sedute ordinarie consiliari. Dichiaratane la decadenza si passerà alla loro sostituzione nei modi previsti dall'art.17.
Alt 17 - Il Consiglio di Amministrazione - La Società è rappresentata e retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 membri scelti tra i soci effettivi dall'Assemblea Generale con la rappresentanza della minoranza (8 maggioranza, 3 minoranza). L'elezione dei Consiglieri si effettua con il sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato. Non possono far parte del Consiglio parenti ed affini entro il 30 grado. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirlo chiamando progressivamente i primi soci non eletti nelle corrispondenti liste di maggioranza e di minoranza ed in mancanza di questi da un Socio effettivo e verranno ratificati dall'Assemblea Generale dei Soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori si procederà secondo le norme di cui all'art.2386 del Codice Civile.
Art.17.1 - Composizione del Consiglio - Il Consiglio di Amministrazione, il primo giorno della sua riunione, presieduta dal Consigliere più anziano, sceglierà nel suo seno il Presidente, un Vice-Presidente, un Comitato di Conciliazione ed un Comitato di Vigilanza per la somministrazione dei sussidi.
Art.17.2 - Nomine del Consiglio - È di spettanza del Consiglio di Amministrazione la nomina del:
• Bibliotecario,
• Segretario,
• Vice Segretario,
• Tesoriere,
scelti a concorso tra i soci che ne hanno i requisiti. Sono ancora organi del Consiglio di Amministrazione il Comitato di Vigilanza e il Comitato di Conciliazione
Art.17.3 - Compiti del Consiglio - Il Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società e ne amministra le sostanze di cui è solidamente responsabile. Oltre alle attribuzioni conferite allo stesso dal presente Statuto, cura l'adempimento delle deliberazioni prese dall'Assemblea e provvede a tutto quanto non è riservato alla stessa o alla Presidenza. Studia gli oggetti sui quali l'Assemblea dovrà deliberare e prepara i Bilanci preventivi e consuntivi. Approva la stipulazione dei contratti della Società ed autorizza il Presidente a firmarli. Delibera sulla espulsione dei soci e sulle pene da infliggere a norma del presente Statuto. Nomina il Bibliotecario, il Tesoriere, Il Segretario ed il Vice Segretario, ne stabilisce le funzioni e le gratifiche in armonia al Bilancio Preventivo. Nomina i diversi Comitati in conformità all'art.17.1. Consiglio di Amministrazione si riunisce una volta al mese e all'orario che stabilirà il Consiglio di Presidenza, sarà convocato a mezzo avviso personale. Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato straordinariamente ogni volta che se ne riconosca l'urgenza. L'adunanza è legale quando vi sia presente metà più uno dei Consiglieri in carica. Verificatasi la mancanza del numero legale, trascorsa mezz'ora da quella fissata, il Presidente dichiara nulla la seduta ed il consiglio resta convocato ventiquattro ore dopo, per la stessa ora e nello stesso luogo .Se non si raggiunge il numero legale sarà riconvocato a data da destinarsi. Le materie da trattare in Consiglio saranno affisse non meno di due giorni prima all'Albo Sociale. I verbali con le relative deliberazioni devono essere esposti entro otto giorni dalla data di avvenuta riunione e per la durata di otto giorni.
Art.18 - Il Presidente - Il Presidente è il capo ed il rappresentante legale della Società. Egli ha il dovere di eseguire e di far eseguire tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza, osservando e facendo osservare lo Statuto e tutti i regolamenti sociali.
Firma le lettere, mandati di pagamento, verbali e tutti gli atti della Società. Presiede e dirige le riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione. Propone il giorno per la convocazione dell'Assemblea. Rappresenta la Società sia in giudizio che fuori, firma i contratti che vincolano la Società previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione .Ha diritto di voto tanto in Consiglio che in Assemblea.
Art.19 - Vice Presidente - Il Vice Presidente coadiuva in tutto il Presidente ed in mancanza di questi ne assume le funzioni.
Art.20 - Ufficio di Presidenza - L'Ufficio di Presidenza si compone: dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere scelto dal Presidente. Si riunisce quando lo ritiene necessario e prepara l'ordine del giorno per le sedute del Consiglio di Amministrazione. Lo stesso si può riunire per emettere ordinanze di carattere urgente e susseguentemente portarle in Consiglio di Amministrazione per la debita approvazione.
Art.21 - Ufficio di Segreteria - L'Ufficio di segreteria è composto: dal Segretario, dal Vice Segretario, dal Tesoriere e da un Bibliotecario.
Art.22 - Segretario - Il Segretario assiste il presidente della Società ed il Consiglio di Amministrazione in tutte le loro funzioni. Firma gli atti e la corrispondenza della Società, redige i verbali dell'assemblea, del consiglio e dei vari Comitati. Emette i mandati di pagamento firmandoli con il Presidente e prepara il materiale per la statistica sociale. Egli è il capo dell'Ufficio e distribuisce il lavoro ai suoi collaboratori nella maniera che più crederà opportuna. Conserva i documenti in archivio affidato alla sua custodia, restandogli vietato di dare estratto degli stessi senza l'analoga autorizzazione del Presidente. Conserva il sigillo della Società di cui è consegnatario. Non potrà, in nessun caso, espletare mansioni diverse da quelle che concernono l'Ufficio di segreteria.
Art.23 - Vice Segretario - Il Vice Segretario aiuta il segretario nel disimpegno delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Art.24 - Bibliotecario - Il Bibliotecario è eletto dal Consiglio di Amministrazione; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Gli è affidato il funzionamento della Biblioteca sociale in conformità all'apposito regolamento Nelle sue mansioni è coadiuvato dal Segretario e dal Vice Segretario.
Art.25 - Cassiere o Tesoriere - Il tesoriere esige rigorosamente tutte le entrate sociali, ordinarie e straordinarie, rilasciando quietanza a che di ragione. Fa i pagamenti che gli siano ordinati dietro mandati inviati dall'Ufficio di segreteria che farà quietanzare; fa conoscere le entrate mensili al Presidente e al Segretario. Esso tiene presso di sé il denaro necessario all'ordinaria gestione e precisamente in quei limiti fissati dal Consigli di Amministrazione. Le eccedenze verranno depositate, fino a nuova disposizione, nelle casse degli Istituti bancari, libretti intestati alla Società per acquistarne poi, dietro delibera del Consiglio o cedole nominative dello Stato o di altri enti garantiti dallo Stato o godenti le esenzioni della tassa di ricchezza mobile, oppure cedendoli a piccoli prestiti fruttiferi tra soci della Società Operaia in conformità all'art.2 dello Statuto sociale. In quest'ultimo caso, il Consiglio, come più direttamente interessato perché solidamente responsabile, formulerà speciale regolamento che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale. Le funzioni del cassiere non potranno essere espletate da persona diversa da quella che è stata nominata dal Consiglio di Amministrazione.
Art.26 - Comitato di Vigilanza - Il Comitato di Vigilanza, composto da due membri, riceve i certificati di malattia rilasciati dal medico; li sottoscrive e li trasmette all'Ufficio di Segreteria. Vigila sul contegno dei soci infermi ed ha piena facoltà di richiamarli ogni qualvolta trasgrediscono ai doveri imposti dal razionale metodo di cura, pigliandone nota nel registro e sulla apposita tabella degli ammalati. Riferisce all'ufficio di presidenza sulle possibili simulazioni o dolosi prolungamenti di malattia; sospende il pagamento dei sussidi e propone sulle punizioni del caso. Fa processo verbale delle sue riunioni servendosi per la compilazione di esso dell'Ufficio di Segreteria..
Art.27 - Comitato di Conciliazione - Il Comitato di conciliazione, composto da tre membri designati dal Consiglio, ha il compito di risolvere le controversie sorte tra i soci pronunziandosi, a mezzo di processo verbale, secondo equità e giustizia; riceve le istanze tramite il Segretario il quale inviterà le parti a comparire nel giorno e nelle ore fissate dal Comitato stesso.
Art.28 - Collegio Sindacale - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri che non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 30 grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione né tra di loro. Essi possono intervenire nelle sedute del Consiglio, possono prendere la parola nelle discussioni, ma non hanno voto deliberativo. È dovere dei Sindaci esaminare i Conti Consuntivi e di riferire sui medesimi all'assemblea generale nella seduta ordinaria di marzo. In tal caso devono sottoscrivere il verbale della seduta. Il loro ufficio è permanente; devono esaminare, almeno ogni bimestre, i registri sociali; fare degli improvvisi riscontri di cassa ogni qualvolta ne riconoscono la necessità. Debbono intervenire obbligatoriamente nelle riunioni consiliari nei casi in cui debbano trattarsi impieghi di capitali. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il giorno della loro prima riunione nomineranno il loro Presidente.
Art.29 - Collegio degli Arbitri - L'Assemblea ordinaria elegge, ogni tre anni, tre Arbitri. Insorgendo controversie tra i soci e non risolte dal Comitato di Conciliazione o fra i soci ed Amministratori strettamente relative la funzionamento della Società e alla applicazione dello Statuto; le parti contendenti dovranno sottoporsi al giudizio degli arbitri nominando ciascuna un arbitro fra i soci eletti dall'Assemblea. giorno della loro prima riunione nomineranno il loro Presidente. Delle loro adunanze dovranno stendere, in apposito libro, regolare verbale. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori e la loro decisione è definitiva ed esecutiva. Nel caso di espulsione di soci, agiranno in unione ai censori ai sensi dell'art.7.
TITOLO V
FONDI SOCIALI
Art.30 - Patrimonio sociale - Il patrimonio sociale si divide in quattro fondi che sono:
1) Fondo di Amministrazione
2) Fondo Casa
3) Fondo di Riserva
4) Fondo di Mutua Assicurazione
E' obbligo della Società la redazione e l'approvazione annuale di un Rendiconto Economico e Finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Art.31 - Fondo di Amministrazione - Il Fondo di Amministrazione è annuale e si forma con tutte le entrate ordinarie e straordinarie e con i prelievi dal Fondo di riserva solamente se le entrate previste venissero meno e quindi a sanatoria di un eventuale deficit. Se il fondo di Amministrazione chiuderà in attivo, questo passerà per intero al Fondo di Riserva. I titoli di prelevamento a questo Fondo sono:
a) Posta, stampati ed oggetti di cancelleria;
b) Spese per il materiale di pulizia;
c) Gratifiche;
d) Per istruzione, Biblioteca giornali e riviste;
e) Radio e televisione;
f) Acquisto e manutenzione mobilio;
g) Energia elettrica;
h) Acqua;
i) Riscaldamento locali;
m) Telefono
a) Rimborsi;
b) Svago soci;
c) Pulizia locali
d) Misure diverse;
Art.32 - Fondo Casa - Il Fondo Casa si forma da:
a) una mensilità annuale versata preventivamente;
b) dagli interessi del proprio capitale sociale;
c) dai contributi straordinari per il Fondo Casa versati dai nuovi soci, così come previsto dal regolamento interno;
d) dall'esubero del Fondo di Riserva.
I titoli di prelevamento a carico di detto fondo sono:
a) imposte e sovrimposte;
b) Acquisto, ampliamenti e riparazioni dei locali sociali;
Per deficienze il Fondo Casa può attingere al Fondo di Riserva, tutte quelle somme necessarie nel modo previsto dall'articolo susseguente.
Art.33 - Fondo di Riserva – Il Fondo di Riserva si forma con l'eventuale attivo del Fondo di Amministrazione Questo Fondo non potrà superare £. 20.000.000 (€ 10.33). Le eventuali eccedenze a tale cifra passeranno al Fondo Casa. Da questo fondo può trarre somme il Fondo di Amministrazione per motivo diverso da quello previsto dall'art.31. Sia il Fondo Casa che il Fondo di Amministrazione per motivo diverso da quello previsto dall'art.31, potranno prelevare somme dal Fondo di Riserva dietro deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci.
Art.34 - Fondo Mutua Assicurazione - Il Fondo Mutua Assicurazione si forma:
a) con il deposito delle quote che ogni Socio ha versato nella cassa Sociale, secondo il regolamento interno;
b) con la ritenuta del 10% sulla sovvenzione pagata agii eredi del Socio defunto;
c) da eventuali quote integrative destinate al Sussidio di malattia.
I titoli di prelevamento a tale fondo sono:
a) Assegno in caso di morte;
b) Rimborsi;
c) Sussidio di Malattia
Art.35 - Divieto distribuzione utili - E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione di fondi, riserve o capitali durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.36 - Intrasmissibilità delle quote - Sono intrasmissibili le quote o i contributi associativi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili della stessa.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.37 - Disposizioni Generali - Resta in potere della Società, per adattarsi ai tempi, di modificare il presente Statuto e fare speciali regolamenti sempre che le modifiche statutarie non siano contrarie agli artt. 1-2 e 3 della legge 15 aprile 1886. In. tale occasione, la deliberazione per essere valida, occorre di un numero di voti favorevoli di 2/3 dei votanti.
Art.38 - Scioglimento della Società - La Società può essere dichiarata sciolta dal voto unanime dei suoi componenti. Laddove sventuratamente ciò accadesse, i fondi sociali si dovranno consegnare al Comune di Santa Ninfa in attesa che venga ricostituita, e ciò entro il termine massimo di 10 anni. In caso di scioglimento della Società per qualunque causa, salvo quanto stabilito dal 1° comma, il suo patrimonio sarà devoluto obbligatoriamente ad altra associazione con finalità analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.39 - Predisposizione Regolamenti Interni - Il Consiglio di Amministrazione predisporrà i regolamenti interni per la esecuzione del presente Statuto. Detti regolamenti dovranno essere approvati dall'assemblea Generale dei Soci nell'adunanza del mese di dicembre ed entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.
Art.40 - Disposizioni Finali - Per quanto non previsto dal presente Statuto la Società si intende retta dalle norme di cui alla legge 15 aprile 1886 n. 3818 nonché dalle disposizioni del Codice Civile e di ogni altra disposizione di legge presente e futura.
TITOLO VII
NORME TRANSITORIE
Art.41 - Norme Transitorie Il Consiglio di Amministrazione della Società, il Collegio Sindacale ed il Collegio degli Arbitri verranno rinnovati secondo le norme del presente Statuto con l'assemblea del mese di marzo 2001.
Il Presidente
ALLEGATO "A"
REGOLAMENTO INTERNO APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI SOCIALI IMPOSTI DALLO STATUTO
L'Assemblea generale dei Soci della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Santa Ninfa, nella seduta straordinaria del 13 Dicembre 1998 stabiliva di applicare, conformemente all'art.10 dello Statuto Sociale, le seguenti norme contributive:
Art. 1 - Modalità d'iscrizione - All'atto della presentazione della domanda il richiedente deve depositare nelle mani del cassiere l'importo previsto dal seguente Regolamento interno:
a) della tassa di ammissione;
b) del contributo mensile in corso;
c) dei diritti d'iscrizione;
d) di un contributo Ricostruzione Sede;
e) di N°10 quote di assicurazione.
Dette somme verranno restituite in caso di non accettazione. I non ammessi possono fare ricorso, entro trenta giorni, al Collegio degli Arbitri.
L'ammissione dei nuovi Soci s'intende fissata a partire dal giorno successivo alla delibera del Consiglio di Amministrazione. Il nuovo Socio riceverà la comunicazione dell'avvenuta ammissione a mezzo di comunicazione scritta. Se decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, il nuovo Socio non si sarà presentato all'ufficio di Segreteria per ritirare il libretto dello Statuto e non avrà sottoscritto l'atto di ammissione, s'intende rinunciatario e non avrà diritto al rimborso delle somme versate. In tal caso non potrà più essere accettato Socio senza una nuova e regolare domanda,
Art. 2 - Quote sociali - Tutti i soci effettivi con il 10 gennaio 1999 pagheranno i contributi mensili, conformemente all'art.10 dello Statuto con le seguenti modalità: £.10.000 mensili per un totale di £.120.000 annui. Per determinazione dell'anno si farà riferimento all'anno solare. I soci effettivi che abbiano maturato il diritto all'esonero ai sensi dell'art.2 e 10 dello statuto sociale, pagheranno il 50% delle quote sociali.
Art.3 - Diritti d'iscrizione, Tassa di Ammissione, Contributi Straordinari - I diritti di iscrizione, la tassa di ammissione e il contributo straordinario per l'ampliamento e manutenzione casa che alla data attuale è di £.240.000, per i nuovi soci si dovranno corrispondere in base all'età anagrafica d'iscrizione e nella misura seguente:
Importo per fasce di età per i nuovi soci
Anni 18 - 30 |
Anni 31-40 |
|
Diritti d'iscrizione |
£. 20.000 (€ 10.33) |
£. 20.000 (€ 10.33) |
Tassa ammissione |
£. 20.000 (€ 10.33) |
£. 20.000 (€ 10.33) |
Contributo straordinario |
£. 0 (€ 25.82) |
£. 120.000 (€ 61.97) |
Deposito N° 10 quote Ass.ne |
£. 50.000 (€ 25.82) |
£. 50.000 (€ 25.82) |
Totale |
£. 90.000 (€ 46.48) |
£. 210.000 (€ 108.46) |
Art4 - Sanatoria per i soci frequentatori al 31/12/98 - Tutti i 99 soci frequentatori alla data del 31/12/98 acquisiranno dal 01/01/99 i diritti dei soci effettivi, previsti nello Statuto Sociale. soci appartenenti a questa categoria avranno la possibilità a richiesta degli interessati di poter partecipare e usufruire anche del Fondo di Assicurazione.
Per ottenere questo beneficio i soci che ne faranno richiesta dovranno versare alla Segreteria del Sodalizio la somma una tantum di £.250.000 (€ 129.11) per i soci che non abbiano superato l'età di 50 anni e di £.500.000 (€ 258.23) per i soci che abbiano superato 50 anni di età, più le 10 quote di assicurazione come deposito cauzionale, entro e non oltre il 31/12/99. Se durante l'arco dell'anno 1999 i suddetti soci non abbiano fatto esplicita richiesta di usufruire di questa sanatoria non potranno godere dei benefici previsti e perderanno la qualifica di soci del Sodalizio.
Art.5 - Quota sociale per soci emigrati - Questi soci oltre alla quota di assicurazione sono tenuti a pagare una annualità in via anticipata per l'ammontare di £.30.000 (E 15.49) in cambio della retta mensile. Questo socio, maturato l'esonero ai sensi dell'art. 2 e 10 dello Statuto Sociale, continuerà a pagare la sola quota annuale.
Art.6 - Quota di Mutua Assicurazione - La quota di mutua assicurazione dovuta ai soci effettivi permanenti, esonerati ed emigrati, deve corrispondersi nella misura di £.5.000 (€ 2.58) c.u. Tutti i soci attualmente iscritti sono obbligati a reintegrare le dieci quote di assicurazione in deposito con l'aggiunta di un conguaglio.
Art7 - Servizio di Malattia - La Società erogherà nei confronti dei soci ammalati (art. 11 S.S.) un sussidio giornaliero di £.200 c.u. se la malattia oltrepassa il 60°giorno verrà ridotto di £160 e per la durata di altri 90 giorni. L'intero sussidio di malattia verrà erogato nella misura di £.21.000.
Art.8 - Sovvenzione in caso di Morte - La Società verserà agli eredi del Socio defunto una sovvenzione costituita dall'importo equivalente alla somma dei soci effettivi, esonerati ed emigrati presenti alla data del decesso e per £.5.000 ( 2.58 ) per ogni quota. Dalla sovvenzione verrà detratto il 10% (art.11 S.S.).
Art.9 - Conteggio spettante agli eredi del Socio deceduto - Il Socio che muore all'atto del conteggio per la mutua assicurazione spettante ai suoi eredi, deve considerarsi come vivente e quindi tenuto a pagare la quota di assicurazione Fatto il conteggio verrà eseguita la dovuta variazione per decesso.
Art.10 - Norme Generali - Resta in potere dell'Assemblea Generale dei Soci, ogni qual volta ne riconosce la necessità, apportare tutte le variazioni possibili essendo il presente esente dall'obbligo di omologazione da parte del tribunale civile.
Il Presidente
Storia
- Dettagli
- Categoria: Societa
- Visite: 6240
Un punto fermo di semplice consultazione nella storia della SOMS di Santa Ninfa è rappresentato dall'atto costitutivo del 26 maggio 1892 redatto dal notaio Vincenzo Granozzi. Già nel 1887 però Saverio Giacalone e Michele De Stefani Perez avevano dato vita alla Società Operaia di Mutuo Soccorso Umberto I. Ancora qualche anno prima nel 1871 Stefano Giacalone e Antonio De Stefani Perez riescono nell'intento di far costituire in comitato 67 operai santaninfesi dando origine al Circolo Operaio di Santa Ninfa.
Si può dunque affermare che i primi fermenti mutualistici a Santa Ninfa iniziano ad osservarsi già nel 1871 perfezionandosi ed assumendo la forma che oggi conosciamo in quasi vent'anni con la regia delle famiglie Giacalone e De Stefani Perez. Della prima il più noto esponente fu Saverio, laureato in ingegneria ed agronomo presso il Comune di Santa Ninfa, guida autorevole dei Fasci dei Lavoratori, considerò il Socialismo la sola ancora di salvezza per i lavoratori della terra esortando i lavoratori ad organizzarsi in un unico partito sociale. Alla seconda appartenne il primo presidente della SOMS ,Don Michele , nato a Palermo e vissuto a Santa Ninfa, possidente, spese la sua vita in favore dei bisognosi, oltre che nella SOMS si impegnò nella costruzione dell'ospedale paesano, non accettò mai di assumere la carica di sindaco e non si sposò mai perché innamorato non di una sua pari di rango ma di una ragazza del popolo.
Il perseguimento del benessere economico con la cassa malattia, la pensione, il contributo in caso di morte, e del benessere sociale e culturale con la lettura, l'istruzione dei figli, determinò un rapido incremento del numero dei soci iscritti.
Nel 1915 scoppia la I guerra mondiale e il sodalizio come recitava un'epigrafe su una lapide "AL GLORIOSO OLOCAUSTO DIEDE CON SINGOLARE PRODIGALITA' SUO TRIBUTO DI FIORENTE GIOVINEZZA". Il regime fascista diffidando di questi sodalizi ne cambiò lo statuto, la denominazione in S.O. Umberto I e al fine di avere delle garanzie propose come Presidente un grande invalido di guerra Leonardo Di Blasi. La SoMS in ogni caso sottotono continuò la sua attività.
Nel 1968 il sisma rade al suolo la Valle del Belice, Santa Ninfa, la SOMs e le certezze dei santaninfesi. Dopo solo un anno, si rivede lo stemma della SOMS, il presidente Giorgio Biondo mette a disposizione il terreno, Don Antonio Riboldi una baracca, è la sede provvisoria del sodalizio, il trait d'union tra il pre e il post terremoto. Nello stesso anno la soms si apre a diplomati e laureati. Dopo qualche anno la sede viene spostata al Centro Sociale. In questi anni viene chiesto ai soci di contribuire in maniera straordinaria per la ricostruzione di una nuova sede in Piazza Libertà dove insisteva quella originaria.
Nel 1986 con grande gioia di ogni socio ci si trasferisce nella nuova sede. Un anno dopo durante la presidenza di Enzo Saladino vengono celebrati i 100 anni dalla fondazione. Gli anni successivi vedono il sodalizio impegnato in un'importante opera di coordinamento delle Società Operaie siciliane. Questa nuova pagina delle SOMS viene portata avanti assieme ad altre importanti Società (Santo Stefano di Camastra, Palazzolo Acreide, Castelvetrano e Castellammare del Golfo).
Il 19 e 20 giugno 2010 a San Cataldo si celebra il I Congresso Del Coordinamento regionale delle SOMS SMS alla presenza dei suoi presidente e vice presidente Pippo Ciavirella e Peppe Bivona, del Presidente della FIMIV Placido Putzolu e altre autorevoli presenze. Nell'estate 2012 viene discussa e approvata all'ARS la legge che regola l'identità e l'attività delle SOMS siciliane.
Regolamento
- Dettagli
- Categoria: Societa
- Visite: 14845
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Scopi
- Dettagli
- Categoria: Societa
- Visite: 5268
Essa tende all'affratellamento dei lavoratori di ambo i sessi, mediante il vicendevole soccorso materiale, intellettuale e morale. Mira a raggiungere il vicendevole soccorso materiale accordando un sussidio giornaliero ai Soci ammalati, una sovvenzione alla famiglia del Socio defunto, all'esonero dei pagamenti mensili ordinari a tutti i Soci che hanno compiuto il 40° anno di iscrizione al Sodalizio. Potrà ancora promuovere il credito tra i Soci, dando per essi avalli e garanzie; istituire tutte quelle opere o funzioni proprie della previdenza economica, riconosciute agevoli alla classe lavoratrice. Si propone di conseguire il vicendevole soccorso morale ed intellettuale prestando il soccorso alla istituzione di conferenze, biblioteche e a tutte quelle opere riconosciute atte a promuovere ed incoraggiare la moralità e l'integrità dei lavoratori. La società avente per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e del presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, potrà svolgere in particolare:
a) attività previdenziali e assistenziali, nonché attività sanitaria e para-sanitaria stipulando, se del caso, convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private;
b) sviluppare attività culturali, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati;
c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio.
Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a), b), c) del presente articolo potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente statuto. In particolare sarà possibile:
1. stabilire rapporti con organismi mutualistici similari sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
2. aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;
3. effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.
Essa quindi, previa approvazione dell'Assemblea Generale potrà organizzare ed aggregarsi ad Istituzioni, Filiali, inerenti allo scopo generale che la informa quali ad esempio: panifici, Casse di Risparmio, Casse Operaie, Magazzini Cooperativi, Servizi Sanitari, ecc., le quali si regoleranno con norme e statuti speciali. Essa, però, conserverà sopra ognuno il diritto di sindacato nei modi e nei termini che verranno preventivamente stabiliti, potendovi investire, in prestiti fruttiferi, metà del proprio capitale.
Presidente
- Dettagli
- Categoria: Societa
- Visite: 1794
Il Presidente è il capo ed il rappresentante legale della Società. Egli ha il dovere di eseguire e di far eseguire tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza, osservando e facendo osservare lo Statuto e tutti i regolamenti sociali.
Firma le lettere, mandati di pagamento, verbali e tutti gli atti della Società. Presiede e dirige le riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione. Propone il giorno per la convocazione dell'Assemblea. Rappresenta la Società sia in giudizio che fuori, firma i contratti che vincolano la Società previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione .Ha diritto di voto tanto in Consiglio che in Assemblea.
Il Vice Presidente coadiuva in tutto il Presidente ed in mancanza di questi ne assume le funzioni.
L'Ufficio di Presidenza si compone: dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere scelto dal Presidente. Si riunisce quando lo ritiene necessario e prepara l'ordine del giorno per le sedute del Consiglio di Amministrazione. Lo stesso si può riunire per emettere ordinanze di carattere urgente e susseguentemente portarle in Consiglio di Amministrazione per la debita approvazione.